Scuola Secondaria di Primo Grado Cosmo Guastella

Accesso Civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai

Cos'è

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. Modalità di accesso agli atti.

Il diritto di accesso civico è disciplinato:

– dal Capo I-bis (artt. 5, 5-bis, 5-ter) del d.lgs. n. 33/2013
– dalle Linee Guida emanate dall’ANAC in data 28/12/2016
– dalla Circ. n.2 del 01/09/17 del Dip. Funzione Pubblica.

Descrizione del procedimento

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale https://www.scuolacosmoguastella.edu.it, entro il termine di 30 giorni.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

Responsabile e titolare del procedimento

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: il Dirigente dell’Ambito Territoriale Palermo
Recapiti telefonici: Centralino +39 0916723011
Caselle di posta elettronica istituzionale: PEO: usp.pa@istruzione.it  PEC:  usppa@postacert.istruzione.it

La richiesta non prevede motivazione e la pubblica amministrazione conclude il procedimento entro 30 giorni.

La procedura non prevede costi ad eccezione di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.

 

Tutela dell’accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Normativa di Riferimento

– Decreto Legislativo 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Art.5-D.Lvo-n.-33-del-2013-Accesso_civico

A cosa serve

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare  (art.5, c. 1).

L’Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e  documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2).

Come si accede al servizio

  • tramite l’applicazione specifica cliccando su questo link (modalità più semplice ed immediata)
  • via mail, ad uno dei seguenti indirizzi di posta istituzionale sopra riportati: PEO: pamm09900r@istruzione.it  – PEC: pamm09900r@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto: Istanza di accesso civico e allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando all’ufficio segreteria il modello cartaceo e allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Servizio online

Istanze di accesso

Richiesta di Accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 art. 22 (diritto soggettivo o interesse legittimo)
Richiesta di Accesso civico semplice ai sensi dell’art.5 comma 1 – D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)
Richiesta di Accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5 comma 2 – D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 ( generalità degli atti)

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

  • Login e password per piattaforma AXIOS

Tempi e scadenze

Non prevede scadenze

Accesso Civico

Non prevede scadenze

10

Ott

Contatti

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: il Dirigente dell’Ambito Territoriale Palermo
Recapiti telefonici: Centralino +39 0916723011
Caselle di posta elettronica istituzionale: PEO: usp.pa@istruzione.it  PEC:  usppa@postacert.istruzione.it

La richiesta non prevede motivazione e la pubblica amministrazione conclude il procedimento entro 30 giorni.

La procedura non prevede costi ad eccezione di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.

 

Tutela dell’accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Normativa di Riferimento

– Decreto Legislativo 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

– Art. 5 Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

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